Al coniuge superstite senza figli spetta il 60% della pensione del defunto. La quota può essere ridotta del 25, 40 o 50% se il coniuge ha redditi propri sopra 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo.
La reversibilità spetta nella misura di il 60% della pensione del defunto, calcolata sulla pensione che il defunto percepiva (o che avrebbe maturato, nel caso della pensione indiretta).
| Situazione familiare | Aliquota | Su 1.500 € lordi |
|---|---|---|
| Coniuge solo | 60% | 900,00 € |
| Coniuge + 1 figlio | 80% | 1.200,00 € |
| Coniuge + 2 o più figli | 100% | 1.500,00 € |
Se il coniuge superstite è solo (senza figli aventi diritto) e ha redditi propri, la reversibilità viene ridotta secondo le fasce della L. 335/1995, parametrate al trattamento minimo 2026 (611,85 € al mese, 7.954,05 € l’anno).
| Reddito annuo del superstite | Riduzione | Reversibilità su 1.500 € |
|---|---|---|
| fino a 23.862,15 € (3× minimo) | nessuna | 900,00 € |
| da 23.862,15 € a 31.816,20 € | − 25% | 675,00 € |
| da 31.816,20 € a 39.770,25 € | − 40% | 540,00 € |
| oltre 39.770,25 € | − 50% | 450,00 € |
La domanda si presenta all’INPS online, tramite patronato o contact center, allegando il certificato di morte e lo stato di famiglia. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, indipendentemente da quando viene presentata la domanda, ma il diritto agli arretrati si prescrive in dieci anni.
Aliquote, tagli per reddito e correttivo della Consulta: calcolatore reversibilità.
La reversibilità è tassata come una pensione: calcolatore pensione netta.
L’aliquota base è del 60%: su una pensione di 1.500 € lordi al mese significano 900,00 € lordi mensili.
Sì, le due prestazioni sono cumulabili. Nel caso del coniuge solo, però, la pensione propria concorre a formare il reddito che determina l’eventuale riduzione del 25, 40 o 50%.
Sì, è reddito da pensione a tutti gli effetti: IRPEF a scaglioni, detrazioni da pensione e addizionali locali. Su 900,00 € lordi al mese restano circa 804,76 € netti.
Dal primo giorno del mese successivo al decesso. Presentare la domanda in ritardo non fa perdere il diritto, ma gli arretrati si prescrivono dopo dieci anni.