Se non c’è un coniuge superstite la pensione va ai figli: 70% a un figlio, 80% a due, 100% a tre o più. Non si applicano i tagli per reddito e la pensione prosegue per i figli studenti fino a 21 o 26 anni e senza limiti per gli inabili.
La reversibilità spetta nella misura di il 70% a un figlio, l’80% a due, il 100% a tre o più, calcolata sulla pensione che il defunto percepiva (o che avrebbe maturato, nel caso della pensione indiretta).
| Situazione familiare | Aliquota | Su 1.500 € lordi |
|---|---|---|
| 1 figlio | 70% | 1.050,00 € |
| 2 figli | 80% | 1.200,00 € |
| 3 o più figli | 100% | 1.500,00 € |
Il requisito di «vivenza a carico» si considera soddisfatto quando il genitore provvedeva in modo continuativo al mantenimento e il figlio non supera i limiti di reddito previsti per i familiari a carico.
Le riduzioni del 25, 40 e 50% previste dalla L. 335/1995 non si applicano in questo caso: operano solo quando il beneficiario è il coniuge da solo. Quando la pensione va ai soli figli l’importo non viene mai decurtato per i loro redditi, fermo restando il requisito della vivenza a carico.
Restano invece dovute le trattenute fiscali: la reversibilità è imponibile IRPEF come qualsiasi pensione. Su 1.050,00 € lordi al mese il netto è di circa 906,81 € — verifica con il calcolatore del netto.
La domanda si presenta all’INPS online, tramite patronato o contact center, allegando il certificato di morte e lo stato di famiglia. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, indipendentemente da quando viene presentata la domanda, ma il diritto agli arretrati si prescrive in dieci anni.
Aliquote, tagli per reddito e correttivo della Consulta: calcolatore reversibilità.
La reversibilità è tassata come una pensione: calcolatore pensione netta.
L’aliquota base è del 70%: su una pensione di 1.500 € lordi al mese significano 1.050,00 € lordi mensili.
Sì, le due prestazioni sono cumulabili. Nel caso del coniuge solo, però, la pensione propria concorre a formare il reddito che determina l’eventuale riduzione del 25, 40 o 50%.
Sì, è reddito da pensione a tutti gli effetti: IRPEF a scaglioni, detrazioni da pensione e addizionali locali. Su 1.050,00 € lordi al mese restano circa 906,81 € netti.
Dal primo giorno del mese successivo al decesso. Presentare la domanda in ritardo non fa perdere il diritto, ma gli arretrati si prescrivono dopo dieci anni.