Quando insieme al coniuge concorrono figli minori, studenti o inabili, l’aliquota sale all’80% con un figlio e al 100% con due o più. In presenza di figli aventi diritto non si applica alcuna riduzione per i redditi del coniuge.
La reversibilità spetta nella misura di l’80% con un figlio a carico e il 100% con due o più figli, calcolata sulla pensione che il defunto percepiva (o che avrebbe maturato, nel caso della pensione indiretta).
| Situazione familiare | Aliquota | Su 1.500 € lordi |
|---|---|---|
| Coniuge + 1 figlio | 80% | 1.200,00 € |
| Coniuge + 2 o più figli | 100% | 1.500,00 € |
| Coniuge solo (per confronto) | 60% | 900,00 € |
Le riduzioni del 25, 40 e 50% previste dalla L. 335/1995 non si applicano in questo caso: operano solo quando il beneficiario è il coniuge da solo. La presenza di figli minori, studenti o inabili aventi diritto esclude qualsiasi taglio, anche se il coniuge ha redditi elevati.
Restano invece dovute le trattenute fiscali: la reversibilità è imponibile IRPEF come qualsiasi pensione. Su 1.200,00 € lordi al mese il netto è di circa 1.008,87 € — verifica con il calcolatore del netto.
La domanda si presenta all’INPS online, tramite patronato o contact center, allegando il certificato di morte e lo stato di famiglia. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, indipendentemente da quando viene presentata la domanda, ma il diritto agli arretrati si prescrive in dieci anni.
Aliquote, tagli per reddito e correttivo della Consulta: calcolatore reversibilità.
La reversibilità è tassata come una pensione: calcolatore pensione netta.
L’aliquota base è del 80%: su una pensione di 1.500 € lordi al mese significano 1.200,00 € lordi mensili.
Sì, le due prestazioni sono cumulabili. Nel caso del coniuge solo, però, la pensione propria concorre a formare il reddito che determina l’eventuale riduzione del 25, 40 o 50%.
Sì, è reddito da pensione a tutti gli effetti: IRPEF a scaglioni, detrazioni da pensione e addizionali locali. Su 1.200,00 € lordi al mese restano circa 1.008,87 € netti.
Dal primo giorno del mese successivo al decesso. Presentare la domanda in ritardo non fa perdere il diritto, ma gli arretrati si prescrivono dopo dieci anni.